Soggetto economico, soggetto giuridico, tipologia giuridica d'impresa.


Nell'amministrazione aziendale, l'autorità eminente viene definita dall'autorità  del soggetto economico, ovvero di colui o coloro nell’interesse del quale o dei quali si è svolta l’attività aziendale.
Ad esempio , nelle società per azioni il soggetto economico è chi controlla l’assemblea dei soci e decide della nomina degli organi amministrati di controllo; nelle società in accomandita semplice  e in quelle in accomandita per azioni il soggetto economico è costituito dal socio o dai soci accomandatari ancorchè non abbiano la maggioranza o il pacchetto di controllo dell’assemblea, nelle società di persone è quel socio o quei soci che riescono ad imporre la propria volontà all’assemblea anche in virtù della quota di capitale posseduta.

Il soggetto giuridico

Il soggetto economico si distingue dal soggetto giuridico  che è invece, il titolare dei diritti e dei doveri che derivano dall’attività aziendale; esso può essere una persona fisica (imprenditore individuale), oppure un soggetto creato dal diritto che agli effetti della legge è titolare di diritti e di doveri (imprenditore collettivo). Il soggetto giuridico si dice che è dotato di personalità giuridica , cioè della capacità di assumere obbligazioni.

La tipologia giuridica delle imprese collettive




La tipologia giuridica dell’impresa collettiva può essere quella delle società di persone, delle società di capitali e delle società cooperative.
Analizziamo quindi i vari tipi di società costituibili.

Nello specifico , le società di persone, si dividono in :

1.       Società in nome collettivo (snc), nelle quali tutti i soci rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni assunte.
2.       Società in accomandita semplice (sas), in cui si trovano due categorie di soci: i soci accomandatari , che rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e detengono il potere di amministrare; ed i soci accomandanti che rispondono nei limiti delle quote conferite.

Le società di capitali, si dividono in :

1.       Società per azioni (spa), nelle quali le quote dei diversi soci sono rappresentate da “azioni”; in esse per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.
2.       Società in accomandita per azioni, nelle quali i soci si dividono in due categorie come nell’accomandita semplice e le quote di partecipazione di ciascun socio sono rappresentate da “azioni”.
3.       Società a responsabilità limitata (srl), nelle quali tutti i soci sono responsabili limitatamente ai propri conferimenti e le quote non sono rappresentate da “azioni”, cioè da titoli trasferibili mediante girata.

Infine si hanno le società cooperative, che si distinguono per le finalità perseguite che sono prevalentemente di tipo mutualistico, e non di lucro, e in cui i soci possono , a seconda del tipo di società , avere responsabilità limitata o illimitata.



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